‘Dirty Soccer 3’: le decisioni della Corte Federale d’Appello, respinto il ricorso della Paganese
Oggi presso la Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite sono stati discussi i ricorsi in merito all’inchiesta ‘Dirty Soccer 3’.
Ecco tutte le decisioni:
> Sig. Arpaia Claudio: ricorso accolto e, per l’effetto, annulla le sanzioni inflitte;
> Sig. Ascari Eugenio: ricorso parzialmente accolto e, per l’effetto, conferma la sanzione dell’inibizione di mesi 6, rideterminando la sanzione dell’ammenda in euro 2.000;
> Sig. Bagnoli Andrea: ricorso parzialmente accolto e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’inibizione a mesi 3 e ridetermina la sanzione dell’ammenda in euro 5.000;
> Sig. Casapulla Salvatore: ricorso parzialmente accolto e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’inibizione ad anni 4 e rideterminala sanzione dell’ammenda in euro 30.000;
> Sig. Cianciolo Giuseppe: ricorso parzialmente accolto e, per l’effetto, conferma la sanzione dell’inibizione di anni 3, rideterminando la sanzione dell’ammenda in euro 5.000;
> Sig. D’Eboli Cosimo: ricorso parzialmente accolto e, per l’effetto, conferma la sanzione dell’inibizione di anni 3 e mesi 6, rideterminando la sanzione dell’ammenda in euro 10.000;
> Sig. Di Chio Marco: ricorso parzialmente accolto e, per l’effetto, conferma la sanzione dell’inibizione di anni 3 e mesi 6, rideterminando la sanzione dell’ammenda in euro 8.000;
> Sig. Falconieri Vito: ricorso parzialmente accolto e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’inibizione a mesi 6 e ridetermina la sanzione dell’ammenda in euro 5.000;
> Sig. Favia Adriano: ricorso parzialmente accolto e, per l’effetto, conferma la sanzione dell’inibizione di anni 3, rideterminando la sanzione dell’ammenda in euro 8.000;
> Sig. Maglia Fabrizio: ricorso accolto e, per l’effetto, annulla le sanzioni inflitte;
> Sig. Romeo Alessandro: ricorso parzialmente accolto e, per l’effetto, conferma la sanzione dell’inibizione di anni 3, rideterminando la sanzione dell’ammenda in euro 8.000;
> Sig. Solazzo Marcello: ricorso Procuratore Federale accolto e, per l’effetto, rinvia gli atti al Tribunale Federale Nazionale per l’esame di merito relativo alla posizione del sig. Marcello Solazzo;
> Società L’Aquila Calcio 1927 Srl: ricorso parzialmente accolto e, per l’effetto, conferma la penalizzazione di punti 1 in classifica, rideterminando la sanzione dell’ammenda in euro 2.500;
> Società Paganese Calcio 1926 Srl: ricorso respinto;
> Società Santarcangelo Calcio Srl: ricorso parzialmente accolto e, per l’effetto, riduce la penalizzazione a punti 1 in classifica e ridetermina la sanzione dell’ammenda in euro 5.000;
> Società Savona FBC Srl: ricorso parzialmente accolto e, per l’effetto, ridetermina la sanzione dell’ammenda in euro 5.000;
> Società US Pistoiese 1921 Srl: ricorso respinto;
> Società Vigor Lamezia Srl: ricorso accolto e, per l’effetto, annulla le sanzioni inflitte ma accoglie quello del Procuratore Federale e dispone le sanzioni della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e dell’ammenda di € 5.000 nei confronti della società Vigor Lamezia Srl con riferimento alle gare Salernitana – Barletta e Juve Stabia – Vigor Lamezia, in relazione alla condotta e alla responsabilità del sig. Felice Bellini, all’epoca dei fatti soggetto di cui all’art. 1bis, comma 5 del C.G.S., operante nell’ambito della società Vigor Lamezia Srl.